Servizi per la revisione legale società private e pubbliche
Il lavoro dei Revisori Legali è sempre più complesso e la frequente attribuzione dell’incarico di revisione al Collegio Sindacale nelle imprese di dimensioni medio piccole comporta un aggravio di competenze in capo ai membri del Collegio.
L’introduzione dei controlli di qualità ad opera del MEF rappresenta un’ulteriore onere per il Revisore (che non svolge la revisione legale su enti di interesse pubblico) che ogni sei anni sarà assoggettato a verifica da parte del Ministro con potenziale irrogazione di sanzioni in caso di violazioni più o meno gravi alle procedure di revisione. Nel prossimo biennio, con l’entrata in vigore della riforma della normativa sulla crisi d’impresa L. 155/2017 (Riforma Rordorf), l’attività del membro del Collegio Sindacale e del Revisore dovrà cambiare radicalmente alla luce del ruolo fondamentale che gli organi di controllo interno assumeranno nel monitoraggio dei sistemi d’allerta e nelle procedure per la valutazione del rischio.
Allargamento dell’obbligo di nomina di un organo di controllo ed ampliamento responsabilità
Con l’introduzione della riforma Rordorf si amplierà notevolmente il numero delle società che saranno obbligate alla nomina di un organo di controllo in virtù delle modifiche dei limiti dimensionali previsti dall’art. 2435 bis CC così come richiamati dall’art. 2477 CC:
Parametri per nomina organo di controllo | Art. 2477 - 2435 bis vigente | Art. 2477 |
Totale attivo | € 4.400.000 | € 2.000.000 |
Ricavi | € 8.800.000 | € 2.000.000 |
Numero dipendenti | 50 | 10 |
L’obbligo di nomina incombe su tutte le società che, al 30° giorno dall’entrata in vigore della riforma, risulteranno aver superato nel biennio precedente due dei tre limiti dimensionali evidenziati dalla tabella che precede.
Si prevede che oltre 140.000 società dovranno dotarsi dell’organo di controllo con conseguente necessità, per un numero elevato di professionisti, di riorganizzare la propria attività dotandosi di strutture operative organizzate ed efficienti in modo da poter cogliere le opportunità offerte dalla riforma e fornire un servizio professionale con costi contenuti.
Le modifiche normative riguardano anche il comma II° dell’art. 2407 prevedendo la responsabilità solidale del Collegio “quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”.
Procedure d’allerta
Il ruolo dell’organo di controllo sarà fondamentale nella riforma essendo deputato ad adottare adeguate procedure per riscontrare lo stato di salute della società controllata e segnalare, tempestivamente, all’Organo Amministrativo la necessità di attivare la procedura d’allerta coinvolgendo l’OCRI (Organismo Composizione Crisi).
Valutazione assetto organizzativo
Con la modifica all’art. 2086 CC “l’imprenditore ha l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva delle crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
L’organo di controllo dovrà anche accertarsi che l’imprenditore monitori l’assetto organizzativo e si attivi per la segnalazione all’OCRI. Il Collegio dovrà quindi verificare che l’imprenditore rispetti quanto previsto dalla norma ed in caso di sua omissione dovrà attivarsi con apposita segnalazione all’OCRI (con conseguente esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni da parte dell’organo).
Rischio d’insolvenza
Per valutare la probabilità che la continuità aziendale possa essere a rischio l’organo di controllo dovrà svolgere un ruolo proattivo valutando quindi il rischio d’insolvenza.
Il rischio d’insolvenza è uno degli elementi a disposizione del sindaco revisore per valutare il rischio intrinseco dell’attività di revisione. Il rischio è misurato con un indicatore che va da 0 ad 1 e si esprime grazie ad un’analisi ordinata e sistematica di tutte le informazioni disponibili in un dato istante in virtù della quale il sindaco / revisore si forma o meno la convinzione che l’impresa possa divenire insolvente in un arco temporale compreso tra i 3 ed i 5 anni con conseguente perdita della continuità aziendale.
Per valutare il rischio il professionista dovrà costantemente monitorare le dinamiche aziendali elaborando ed aggiornando tutti gli indicatori di possibile crisi (indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio è inferiore ai sei mesi, per i sei mesi successivi; analisi dei flussi di cassa, rapporti fra flussi ed attivo, patrimonio netto e passivo, oneri finanziari e ricavi)
Vigilanza durante la crisi d’impresa
In caso d’emersione della crisi d’impresa il ruolo del Collegio Sindacale si amplierà dovendo segnalare lo stato di crisi all’assemblea ed al tribunale e quindi vigilare ai sensi della norma di comportamento n. 11 sull’adozione del piano attestato di risanamento, sull’adozione di accordi di ristrutturazione dei debiti, sull’adozione di concordato preventivo con riserva ecc.
PROMETA grazie all’esperienza maturata dai propri soci nel settore della revisione propone un pacchetto di servizi ai professionisti che assumono incarichi di revisione legale ed in particolare, assistenza nella:
- valutazione dell’indipendenza e del rischio di revisione
- redazione del programma di revisione
- predisposizione delle carte di lavoro
- selezione del campione per la circolarizzazione e riscontro delle risposte
- valutazione del sistema dei controlli interni
- controllo di qualità sulla revisione
così come nella
- valutazione rischio d’insolvenza
- elaborazione indici procedure d’allerta
Il tutto al fine di consentire ai revisori di disporre di un supporto professionale indipendente e quindi potersi focalizzare sul controllo degli elaborati e sul ruolo di membro del Collegio Sindacale in modo da meglio assolvere al proprio ruolo contribuendo alla tempestiva emersione della crisi scongiurando il rischio di assumere responsabilità ai sensi dell’art. 2407 CC nella stesura attuale come in quella prospettica.
PROMETA si avvale per offrire tali servizi di una propria struttura sottoposta a rigidi standard formativi generalmente utilizzati dalle primarie società di revisione.